Verifica EAA: il mio sito deve essere accessibile?
L'European Accessibility Act si applica dal 28 giugno 2025 (recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022). Rispondi a tre brevi domande e ottieni una prima valutazione se il tuo sito web è interessato – gratis e senza registrazione.
La tua offerta online si rivolge (anche) ai consumatori?
Cioè a privati (B2C). Le offerte puramente B2B non rientrano nell'EAA.
Sul tuo sito i visitatori possono acquistare qualcosa, prenotare qualcosa o concludere un contratto online?
Ad esempio uno shop online, prenotazioni di appuntamenti a pagamento, sottoscrizione di abbonamenti, vendita di biglietti – la legge li chiama «servizi di commercio elettronico».
La tua azienda ha meno di 10 dipendenti E al massimo 2 milioni di euro di fatturato annuo o di totale di bilancio?
Allora conta come microimpresa. In tal caso si applica un'esenzione per i servizi.
Il tuo sito deve essere accessibile.
La tua offerta rientra molto probabilmente nell'ambito dell'EAA: fornisci servizi di commercio elettronico ai consumatori e l'esenzione per le microimprese non si applica. Gli obblighi valgono dal 28 giugno 2025 – è richiesta l'accessibilità secondo la norma EN 301 549, in pratica WCAG 2.1 AA, oltre a una dichiarazione di accessibilità. Le violazioni possono innescare procedimenti di vigilanza del mercato e sanzioni.
Esenzione possibile – ma con prudenza.
Come microimpresa (meno di 10 dipendenti e max 2 milioni di euro di fatturato) sei esonerato dagli obblighi dell'EAA per i servizi. Attenzione: l'esenzione copre solo i servizi, non i prodotti – e non ti libera dai requisiti imposti dai tuoi clienti o da altre basi giuridiche. L'accessibilità conviene comunque: più visibilità, migliore SEO e un vantaggio iniziale se la tua azienda cresce.
Probabilmente non obbligato – ma consigliabile.
Un sito puramente informativo senza funzioni di ordine, prenotazione o contratto in genere non rientra nell'ambito dell'EAA. Tieni presente: non appena aggiungi uno shop, prenotazioni online o la conclusione di contratti online, la situazione cambia. Inoltre l'accessibilità conta per fino a un visitatore su cinque – ed è un fattore di ranking.
B2B: fuori dall'EAA – ma sempre più richiesta.
L'EAA protegge i consumatori; le offerte puramente B2B non sono coperte. Tuttavia l'accessibilità viene richiesta sempre più spesso per contratto nelle gare d'appalto e nelle catene di fornitura, e i clienti del settore pubblico sono comunque obbligati. Chi si muove in anticipo si assicura un vantaggio.
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I testi di legge
La direttiva (UE) 2019/882 – l'European Accessibility Act (EAA) – viene recepita nel diritto nazionale di ogni Stato membro: in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che si affianca alla Legge Stanca (Legge 4/2004) sull'accessibilità digitale, con la vigilanza affidata all'AgID; in Germania con il Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG, la legge tedesca sull'accessibilità). Le citazioni dell'EAA che seguono sono tratte letteralmente dalla versione ufficiale in lingua italiana pubblicata su EUR-Lex. Le disposizioni del BFSG sono vincolanti solo in tedesco e vengono quindi riassunte qui in italiano con riferimenti puntuali ai relativi paragrafi.
BFSG: ambito di applicazione
Il § 1, comma 2, del BFSG elenca i prodotti coperti dalla legge – tra cui hardware informatico di consumo e sistemi operativi, terminali self-service come bancomat e distributori automatici di biglietti, terminali interattivi di consumo e lettori di libri elettronici – purché immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025. (Parafrasi; testo autentico in tedesco: § 1 Abs. 2 BFSG.)
Il § 1, comma 3, del BFSG elenca i servizi coperti forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025: servizi di telecomunicazione, determinati elementi dei servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, libri elettronici con i relativi software dedicati e – decisivo per siti web e shop online – i servizi di commercio elettronico («Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr», § 1 Abs. 3 Nr. 5 BFSG). In pratica questo copre praticamente qualsiasi processo di vendita o prenotazione online rivolto ai consumatori. Il D.Lgs. 82/2022 italiano delimita il proprio ambito in modo equivalente. (Parafrasi; testo autentico in tedesco.)
BFSG: che cosa significa «accessibile»
Il § 3, comma 1, del BFSG contiene l'obbligo centrale: i prodotti immessi sul mercato e i servizi offerti o forniti da un operatore economico devono essere accessibili. Definisce prodotti e servizi accessibili quando le persone con disabilità possono trovarli, accedervi e utilizzarli nel modo consueto, senza particolare difficoltà e, di regola, senza l'aiuto di terzi (§ 3 Abs. 1 BFSG). I requisiti tecnici di dettaglio sono stabiliti in un regolamento basato sull'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. (Parafrasi; testo autentico in tedesco.)
BFSG: esenzione per le microimprese
Il § 3, comma 3, primo periodo, del BFSG esonera le microimprese che offrono o forniscono servizi dall'obbligo di accessibilità del § 3, comma 1. L'esenzione riguarda solo i servizi, non l'immissione di prodotti sul mercato (§ 3 Abs. 3 Satz 1 BFSG). Il § 2, numero 17, del BFSG definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro (§ 2 Nr. 17 BFSG). (Parafrasi; testo autentico in tedesco.)
BFSG: sanzioni
Le violazioni costituiscono illeciti amministrativi. Secondo il § 37, comma 2, del BFSG, offrire o fornire un servizio non conforme (§ 37, comma 1, numero 8, in combinato disposto con il § 14, comma 1, BFSG) può essere punito con una sanzione fino a 100.000 euro; le altre violazioni elencate, per lo più obblighi di informazione e documentazione, con una sanzione fino a 10.000 euro (§ 37 Abs. 2 BFSG). In Italia il D.Lgs. 82/2022 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le offerte non conformi; la vigilanza è affidata tra l'altro all'AgID. (Parafrasi; testo autentico in tedesco.)
La base europea: la direttiva (UE) 2019/882 (EAA)
L'ambito di applicazione della direttiva coincide con quello delle leggi nazionali di recepimento – i servizi di commercio elettronico sono espressamente coperti:
«Fatto salvo l'articolo 32, la presente direttiva si applica ai seguenti servizi forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025:»
Art. 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/882
- servizi di comunicazione elettronica;
- servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- determinati elementi dei servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, ferroviario, per vie navigabili);
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- «servizi di commercio elettronico».
L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a far rispettare i requisiti di accessibilità dell'allegato I:
«Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 14, gli operatori economici immettano sul mercato solo prodotti e forniscano solo servizi conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I.»
Art. 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/882
L'esenzione per le microimprese che forniscono servizi è già prevista nella direttiva stessa:
«Le microimprese che forniscono servizi sono esonerate dal rispetto dei requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e da qualsiasi obbligo relativo alla conformità con tali requisiti.»
Art. 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/882
Il considerando 70 ne spiega il motivo: per le microimprese, persino la valutazione della proporzionalità costituirebbe un onere sproporzionato.
«Pertanto, i requisiti e gli obblighi della presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle microimprese che forniscono servizi che rientrano nel suo ambito di applicazione.»
Considerando 70 della direttiva (UE) 2019/882
Scadenze e transizione fino al 2030
L'articolo 31 imponeva agli Stati membri di adottare le leggi di recepimento entro il 28 giugno 2022 – e fissa la data a partire dalla quale si applicano:
«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 giugno 2025.»
Art. 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/882
L'articolo 32 concede un periodo transitorio: i prodotti già in uso e i contratti di servizi esistenti restano tutelati – al massimo fino al 28 giugno 2030:
«Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio che termina il 28 giugno 2030, durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i propri servizi utilizzando prodotti da essi legalmente utilizzati per fornire servizi analoghi prima di tale data. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono continuare ad applicarsi senza modifiche fino alla loro scadenza, ma non oltre cinque anni da tale data.»
Art. 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/882
Per i terminali self-service, l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva consente di continuare a utilizzarli fino al termine della loro vita utile dal punto di vista economico, ma non oltre venti anni dalla loro messa in servizio.
Fonti ufficiali
- Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act) – EUR-Lex, versione in lingua italiana
- Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (recepimento italiano dell'EAA) – testo completo su Normattiva
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 («Legge Stanca») – testo completo su Normattiva
- AgID – Agenzia per l'Italia digitale: informazioni sull'accessibilità
- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), testo completo in tedesco – gesetze-im-internet.de
Domande frequenti sull'EAA
A chi si applica l'EAA?
L'EAA si applica alle imprese che offrono determinati prodotti o servizi ai consumatori – inclusi espressamente i servizi di commercio elettronico come shop online, processi di prenotazione e conclusione di contratti online. Le offerte puramente B2B non sono coperte.
Da quando valgono gli obblighi?
Dal 28 giugno 2025. Per i servizi con contratti già in essere è previsto un periodo transitorio, al massimo fino al 27 giugno 2030 (art. 32 della direttiva (UE) 2019/882).
Quali esenzioni esistono?
Le microimprese – meno di 10 dipendenti e al massimo 2 milioni di euro di fatturato annuo o di totale di bilancio – sono esonerate dagli obblighi per i servizi. L'esenzione non si applica ai prodotti.
Quali sanzioni sono previste?
Le autorità di vigilanza del mercato possono vietare le offerte non conformi; in Germania sono possibili multe fino a 100.000 € (§ 37 BFSG) e in Italia si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 82/2022, con la vigilanza affidata tra l'altro all'AgID. Gli importi variano da paese a paese dell'UE.
Quale standard tecnico è richiesto?
Il riferimento è la norma europea EN 301 549, che per i contenuti web si basa sulle WCAG – in pratica significa conformità alle WCAG 2.1 livello AA.
Vale anche in Italia?
Sì. L'EAA è una direttiva UE (2019/882) recepita in tutti gli Stati membri – in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che si affianca alla Legge Stanca (L. 4/2004). In tutta l'UE leggi comparabili si applicano dal 28 giugno 2025. Consulta la nostra panoramica «L'EAA in Europa».
Per approfondire
Troverai informazioni di approfondimento dettagliate nelle nostre risorse: BFSG ed EAA: chi deve essere accessibile ed entro quando? , L'EAA in Europa e Come testare l'accessibilità del tuo sito.